Art. 15.
(Strumenti di pianificazione).

      1. La legge regionale, nell'ambito dei princìpi fissati dalla presente legge, individua gli strumenti e le finalità della

 

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pianificazione ai diversi livelli istituzionali, comunale e provinciale, e disciplina:

          a) il contenuto, la durata temporale, le modalità di attuazione, l'efficacia e gli effetti degli strumenti di pianificazione sul regime conformativo degli immobili;

          b) il procedimento di formazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione e dei loro eventuali aggiornamenti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di democrazia, di cui all'articolo 6, e del giusto procedimento;

          c) i casi in cui gli strumenti di pianificazione sono sottoposti a verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione economica, con la pianificazione di settore e con ogni altra disposizione o piano, individuando il soggetto responsabile e stabilendone le relative modalità;

          d) la formazione di strumenti di pianificazione intercomunale e di gestione integrata dei servizi connessi in relazione alla specificità di determinati ambiti territoriali omogenei sotto il profilo sociale ed economico o alla presenza sul territorio di comuni di ridotte dimensioni; a tale fine, le regioni disciplinano il procedimento di formazione dello strumento urbanistico intercomunale e la costituzione della forma associativa tra gli enti locali interessati;

          e) la formazione semplificata degli strumenti di pianificazione comunale, per i comuni che hanno dimensione e complessità territoriali contenute e particolari condizioni socio-economiche;

          f) l'emanazione delle misure di salvaguardia ordinarie nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione e delle misure di salvaguardia straordinaria, al fine di ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio che siano tali da compromettere o da rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti di pianificazione;

          g) l'applicazione delle norme di salvaguardia da osservare nel territorio dei comuni sprovvisti di strumenti di pianificazione;

 

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          h) l'annullamento degli strumenti in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia statale e regionale vigente.

      2. La pianificazione territoriale disciplina le principali componenti dell'assetto del territorio e le relative invarianti strutturali, in raccordo con la programmazione e con le politiche regionali e provinciali, sostenendo forme di opportune aggregazioni comunali per la pianificazione locale, e determinando gli eventuali effetti conformativi della proprietà o del territorio sugli strumenti di pianificazione comunale. La pianificazione territoriale recepisce e coordina le prescrizioni relative alle invarianti ambientali e territoriali costituite dalle risorse non rinnovabili nonché ai vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali che derivano da piani sovralocali, da singoli provvedimenti amministrativi o da norme di legge. Con legge regionale sono definite le modalità con le quali lo strumento di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale può assumere valore di piano di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, della tutela del paesaggio e dei beni paesaggistici, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga tramite intese tra le amministrazioni, anche statali, competenti.

      3. La legge regionale disciplina gli strumenti territoriali di livello locale e individua nell'ambito della pianificazione comunale o intercomunale:

          a) il livello strutturale di governo del territorio che riguarda l'intero territorio comunale;

          b) il livello operativo di governo del territorio;

          c) il livello regolamentare urbanistico-edilizio.

      4. Il livello strutturale di governo del territorio:

          a) determina le invarianti territoriali e ambientali;

 

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          b) contiene le scelte strategiche di trasformazione e di sviluppo del territorio, armonizzandole con la disciplina di tutela e di valorizzazione dell'integrità fisica e ambientale, nonché dell'identità culturale del rispettivo territorio;

          c) recepisce i vincoli morfologici e ricognitivi posti dalle pianificazioni di settore o da singoli provvedimenti amministrativi o da norme di legge in materia di paesaggio e di beni paesaggistici, delle acque e della difesa del suolo, della protezione della natura e della tutela dell'ambiente.

      5. Le previsioni del livello strutturale di governo del territorio hanno valore conformativo della proprietà e degli altri diritti reali nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 4.
      6. Il livello operativo di governo del territorio, in conformità con il livello strutturale di cui al comma 4, definisce le destinazioni d'uso degli immobili e disciplina le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione del territorio da avviare nell'arco temporale determinato dall'amministrazione competente e comunque non superiore a cinque anni, decorsi i quali ne decade la validità.
      7. Il livello operativo del governo del territorio ha efficacia conformativa dei suoli e della proprietà edilizia unitamente all'obbligo della contemporanea realizzazione degli interventi di trasformazione e delle necessarie dotazioni territoriali, delle infrastrutture per la mobilità e delle opere pubbliche indispensabili per la funzionalità dei nuovi insediamenti.
      8. Le previsioni della pianificazione di livello operativo sono attuate attraverso modalità compensative e perequative o mediante esproprio per pubblica utilità. Le previsioni urbanistiche inattuate degli interventi pubblici e privati decadono di diritto all'atto dell'adozione delle nuove previsioni.
      9. Per l'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica e di recupero, la pianificazione di livello operativo può definire un livello abitativo di iniziativa

 

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pubblica o privata ovvero mista che preveda, in particolare: la pluralità delle funzioni urbanistiche ed edilizie, delle categorie di intervento e delle eventuali azioni di carattere sociale ed economico, nonché forme di incentivazione; l'indicazione dei soggetti interessati alla promozione e all'attuazione del programma; gli ambiti minimi di intervento; l'integrazione delle risorse pubbliche e private; l'integrazione degli strumenti, anche di gestione, dei settori della mobilità e della produzione di beni e di servizi; le procedure amministrative e le modalità concorsuali di accesso ai finanziamenti pubblici.
      10. Il livello regolamentare urbanistico-edilizio disciplina le modalità di intervento e di gestione degli insediamenti esistenti e delle aree di conservazione delle attività agricole.